Fringe Benefit: cosa sono e come funzionano?

22 Novembre 2022 Assistenza fiscale

Fringe Benefit: cosa sono e come funzionano?

Si definisce fringe benefit la concessione, da parte del datore di lavoro al lavoratore dipendente, di beni o servizi il cui controvalore non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rimane entro il limite di 258,23 euro annui a lavoratore (art. 51, comma 3, TUIR). Nel caso in cui tale soglia venga superata, sarà sottoposto a tassazione l’intero valore del fringe benefit erogato.

Per l’anno 2022, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti bis) e del D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti quater), tale limite è stato incrementato a 3.000 euro annui a dipendente.

Rientrano nella soglia del fringe benefit, a titolo di esempio: i buoni acquisto e i buoni carburante, i generi in natura prodotti dall’azienda, l’auto ad uso promiscuo, l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato ecc..

Limitatamente per l’anno 2022 sono incluse tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
In riferimento a quest’ultima opzione, l’Agenzia delle Entrate con circolare 35/E del 4 novembre 2022 ha recentemente chiarito che sono ammesse a rimborso le bollette che riguardano:
 utenze di immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese;
 utenze ad uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) intestate al condominio ma ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
 utenze intestate al proprietario dell’immobile, per le quali nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

L’Agenzia precisa che, a giustificazione dei rimborsi erogati, il datore di lavoro potrà acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio, il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

Inoltre, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire anche una dichiarazione che attesti che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

 

Per domande specifiche o dubbi, potete contattare direttamente lo studio.

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Elena Gasco - Sed Consul

Elena Gasco