26 Settembre 2022 Assistenza Privacy
L’invio di una comunicazione per acquisire il consenso dell’utente, equivale a una comunicazione commerciale?
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 9920/2022) ha fornito preziosi chiarimenti in relazione alle campagne volte all’acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali per finalità di marketing.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha ritenuto illecito il trattamento di dati personali consistenti nell’invio di comunicazioni volte a richiedere il consenso al trattamento per finalità di marketing nei confronti di interessati che in precedenza non avevano fornito o avevano revocato tale consenso.
La società, nel caso di specie, aveva trasmesso numerose comunicazioni finalizzate al recupero del consenso per finalità di marketing sia a clienti di nuova acquisizione sia a quelli già presenti nella customer base.
La Corte di Cassazione ha fornito le seguenti osservazioni:
- l’art. 130, comma 1, del Codice Privacy, che disciplina le cd. “comunicazioni indesiderate”, non richiede il consenso esclusivamente per l’invio di materiale o per la vendita diretta, ma anche e più semplicemente per l’invio di generiche “comunicazioni commerciali”;
- la richiesta di consenso per l’effettuazione di successive attività promozionali costituisce essa stessa una “comunicazione commerciale”, dal momento che è teleologicamente preordinata, connessa e finalizzata all’invio di comunicazioni commerciali;
- tale considerazione era già stata sostenuta dalla Corte di Cassazione in relazione alla comunicazione telefonica finalizzata a ottenere il consenso per fini di marketing da chi l’abbia precedentemente negato, poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso (si veda Civ. sez. I – 26/04/2021, n. 11019);
- il trattamento dei dati personali delle persone contattate, in assenza di consenso legittimamente manifestato, è illecito a prescindere dal fatto che l’interessato sia iscritto nel registro pubblico delle opposizioni (si veda ordinanza Civ. sez. I – 26/04/2021 n. 11019);
- l’art. 130, comma 2, del Codice Privacy, estende l’applicazione del comma 1 anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per finalità di marketing, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
Di conseguenza, nel caso in cui il consenso per finalità di marketing non sia stato prestato precedentemente si deve ritenere che lo stesso sia stato semplicemente già negato al momento del contratto. Quindi, conclude la Cassazione, le campagne marketing dirette a recuperare il consenso dei soggetti interessati in un momento successivo è da ritenersi illegittimo perché non precedute da un consenso esplicito che legittimerebbe tale trattamento di dati.
Ciò ha degli effetti diretti sulle attività intraprese dai Titolari del trattamento, poiché esse dovranno essere progettate tenendo conto dei principi sanciti dal Garante Privacy e ormai confermati dalla Cassazione.
TRATTAMENTO ILLECITO
Si ricorda che in caso di trattamento senza consenso la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 di Euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore (ex art. 83 del GDPR 679/2016).